E' previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore.

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:
instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.