La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il defunto.
Sono obbligati alla presentazione della DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
o GLI EREDI
ATTIVO E PASSIVO EREDITARIO
Costituiscono l’attivo ereditario tutti i beni appartenuti al defunto:
o i beni immobili;
o i beni mobili di qualsiasi tipo, esclusi i titoli di Stato e gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico;
o le azioni e le partecipazioni in società;
o il denaro, i gioielli, i mobili, cioè i beni posseduti per uso e ornamento delle abitazioni.
Non sono compresi nell’attivo ereditario, e pertanto sono esenti dall’imposta, tutti i titoli del debito pubblico, ad esempio BOT, CCT e altri titoli garantiti dallo Stato o equiparati, compresi i titoli emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
Sono inoltre ESENTI DA IMPOSTA DI SUCCESSIONE le aziende (compresi i rami di azienda o le quote di partecipazioni ad aziende), se gli eredi proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
Costituiscono invece il PASSIVO EREDITARIO:
o i debiti del defunto: fra i casi più frequenti, i debiti documentati da cambiali o da altri titoli, quelli verso i lavoratori dipendenti e verso gli istituti di credito, i debiti tributari e previdenziali verso lo Stato e gli enti pubblici;
o le spese mediche che gli eredi hanno sostenuto a favore del defunto negli ultimi 6 mesi;
o le spese funebri.
La differenza fra l’attivo e il passivo costituisce L’ASSE EREDITARIO , cioè il valore sul quale, fatte salve le franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si applica l’imposta sulle successioni.
SONO ESENTI dalla presentazione della DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE il coniuge, i figli, i genitori e gli altri parenti in linea retta quando l’asse ereditario non supera € 100.000,00 e non comprende beni immobili.
Può essere presentata una sola dichiarazione, anche in presenza di più eredi.
IL CALCOLO DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
L’imposta di successione prevede tre aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti franchigie, cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta, secondo il seguente schema:
o coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti):4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità;
o fratelli e sorelle, 6%, con franchigia di € 100.000,00;
o altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado:6% senza franchigia;
o tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia.
In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00.
E’ opportuno ricordare che la successione di beni immobili è comunque soggetta alle imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettiva del 2% e dell’1%, da versare con il mod. F23 mediante autoliquidazione, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Qualora per gli eredi (anche solo per uno di essi) sussistano tutte le condizioni per usufruire delle agevolazioni relative alla prima casa, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 200,00 (€ 168,00 fino al 31.12.2013).
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
L’imposta di successione è liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dalla presentazione della dichiarazione (5 anni in caso di dichiarazione omessa) e deve essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, utilizzando il modello F23.
Il versamento può essere effettuato presso banche, uffici postali o direttamente all’agente della riscossione. Esso può essere dilazionato, in seguito ad istanza presentata all’Agenzia delle Entrate.
Come altri tributi, anche l’imposta di successione può essere rateizzata. In tal caso il contribuente, che è tenuto a richiedere la dilazione contestualmente al versamento della prima rata (permane il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione), può eseguire un pagamento pari al 20% di quanto dovuto, e rateizzare il restante importo in 8 rate trimestrali, ovvero in 12 rate se l’importo è superiore a € 20.000. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a € 1.000.
Il mancato versamento della prima rata, o di una delle rate entro la scadenza della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’importo residuo, con relative sanzioni e interessi (vale, come in analoghi casi di riscossione, il principio di “lieve inadempimento”, che non invalida la dilazione: è tale il pagamento effettuato con un ritardo non superiore a 7 giorni , o per un importo inferiore al 3 % della rata, e comunque inferiore ad € 10.000).
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