CONTABILITA’ SEMPLIFICATA :
I soggetti titolari di P.IVA, quali lavoratori autonomi, professionisti, società di persone S.n.c., S.a.s., società semplici, possono beneficiare di alcune semplificazioni in merito alla tenuta delle scritture contabili.
Infatti, fermo restando che i ricavi di contribuenti non superino il limite di euro 400.000 per le attività di servizi ed euro 700.000 per le attività commerciali, questo tipo di gestione della contabilità prevede la sola compilazione dei registri IVA acquisti, vendite e corrispettivi, registro incassi e pagamenti (per i professionisti), nonché il libro dei beni ammortizzabili.
I vantaggi di questo tipo di contabilità si riscontrano nelle tempistiche più brevi di elaborazione dei dati con conseguente riduzione dei costi di gestione.
Dal risultato finale delle elaborazioni contabili per le aziende in contabilità semplificata si ottiene un rendiconto puramente economico e non patrimoniale, in quanto non viene gestita la situazione finanziaria del contribuente.
IL NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2016
Con l’approvazione della legge di Stabilità 2016 approvata dal Parlamento il 22/12/2015 è stato approvato il nuovo Regime Forfettario già introdotto dal 2015.
L’applicazione di tale regime prevede una gestione estremamente semplificata degli adempimenti contabili nonchè una minor imposizione fiscale, in quanto viene applicata un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le imprese in start-up per i primi cinque anni di attività) in luogo dell’IRPEF, con una forte riduzione delle formalità richieste ai fini fiscali.
Tale regime è “naturale” per tutti coloro che posseggono i requisiti per accedervi.
Requisiti:
- avranno la possibilità di accedere a tale regime agevolato coloro che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
- Non devono aver sostenuto spese per più di 5.000 euro per lavoro dipendente, accessorio o di collaborazione
- il costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio precedente non superava 20.000 euro
Il reddito imponibile sul quale verrà applicata l’imposta sostitutiva sarà calcolato forfettariamente in base ai coefficienti di redditività diversificati in base alle attività svolte.
Fermo restando l'obbligo di conservare e numerare progressivamente i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario:
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dal versamento;
- non sono assoggettati all’applicazione della ritenuta d’acconto (rilasciando un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva).
In più, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dai parametri.
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