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Il prossimo 16 DICEMBRE 2016 scadrà il termine per il versamento del  SALDO IMU E TASI.

IMU E TASI sono imposte che colpiscono i beni immobili ma con alcune differenze:

L’ IMU colpisce i fabbricati e, in molti casi, anche i terreni.

La TASI, invece, colpisce esclusivamente i fabbricati.

NOVITA’ ANNO 2016 ESCLUSIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Dal 2016, la grossa novità è rappresentata dal fatto che l’abitazione principale, oltre ad essere ESENTE IMU, come lo era già in passato, lo è anche ai fini TASI, pertanto su di essa non occorre versare imposta (ad eccezione delle prime case classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9, per le quali l’imposta è dovuta).

Per quanto concerne i terreni agricoli, essi non scontano IMU se dislocati in zona montana oppure se posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP. IMU e TASI vengono pagate dai contribuenti in due rate: una di acconto a giugno ed una di saldo a dicembre.

Si ricorda, infine, che le ALIQUOTE IMU E TASI possono essere stabilite dai Comuni entro certi limiti e variate ogni anno.

Il 28 ottobre scorso è scaduto il termine, per i Comuni, per la pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze delle delibere di aggiornamento e di eventuale variazione delle aliquote e delle detrazioni.

 Di conseguenza, essendo scaduto soltanto ad ottobre scorso il termine per variare le aliquote del 2016, è possibile che il versamento del saldo IMU e TASI possa essere di importo diverso rispetto all’acconto già pagato a giugno.

SECONDO ACCONTO IRPEF 2016 – SCADENZA 30 NOVEMBRE 2016

Il Metodo Storico – Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto Irpef per l’anno 2016 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN33 “Differenza” del modello Unico 2016. Se questo importo non supera €. 51,65, non è dovuto acconto.
Il Metodo Previsionale – Qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2016 inferiore rispetto al 2015 è possibile utilizzare il metodo previsionale al fine di versare un acconto inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico), ovvero non effettuare alcun versamento.

ACCONTO IRPEF 2016
    
•    Acconto Irpef 2016
•    Acconto cedolare secca

L’acconto Irpef determinato con uno dei metodi sopra descritti (metodo storico o previsionale), deve essere versato con una delle seguenti modalità:

•    in unica soluzione entro il 30 novembre 2016 se l’importo dovuto è inferiore ad €. 257,52;
•    in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad €. 257,52, di cui:
•    la prima, nella misura del 40 per cento del rigo RN 33, entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
•    la seconda, nella restante misura del 60 per cento del rigo RN 33, entro il 30 novembre 2016.

L’articolo 11 del D.L. n.76/2013 ha alzato la misura dell’acconto Irpef dal 99% al 100%.

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016

Dal 2011 l’articolo 3 del D.lgs. n.23/2011 ha introdotto la così detta CEDOLARE SECCA (10% – 21%) applicabile da parte delle persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo.
Per la cedolare secca l’acconto è determinato nella misura del 95% dell’imposta versata per il 2015: se l’importo dovuto è inferiore ad €. 257,52 si paga in unica soluzione a novembre 2016, se tale importo è superiore si paga in 2 rate il 40% a giugno ed il 60% al 30 NOVEMBRE 2016.

Esistono diverse tipologie di CONTRATTI DI LOCAZIONE, in base alla scelta effettuata si determinano degli adempimenti futuri da rispettare.
La prima grande differenza che bisogna evidenziare è tra i CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO e CONTRATTI DI LOCAZIONE COMMERCIALI.

ELEMENTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE:

•  nome dell’affittuario e del locatore;
•  data di inizio e durata del contratto;
•  identificazione del bene;
•  prezzo del canone;
•  aggiornamento ISTAT

DIVERSE TIPOLOGIE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Contratto ordinario a canone libero:  la durata minima di questo canone d’affitto è di 4 anni rinnovabili per altri 4 anni in automatico. Trascorsi i primi 4 se il locatore non invia una lettera di disdetta, sei mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova in automatico.

Contratto a canone concordato: la durata del contratto calmierato è di 3+2. Solitamente viene stipulato per andare incontro alle esigenze degli inquilini e  quelle dei proprietari che beneficiano di incentivi fiscali(detrazione forfettaria del 5%; abbattimento del 30% canone Irpef; 30% di sconto sull’imposta di registro; 49,5% del canone annuale inserito nella dichiarazione dei redditi). Alla scadenza dei 3 anni il contratto può essere rinnovato per altri 3 anni.

Contratto transitorio: può avere una durata massima di 18 mesi. Se alla scadenza del contratto esistono cause di transitorietà, l’inquilino e il locatore devono confermare la cosa con raccomandata prima della scadenza. Se invece queste vengono meno il contratto transitorio prevede che venga sostituito da uno a canone libero, con la durata di almeno 4 anni.
Contratto comodato uso: il locatore consegna ad un’altra persona un immobile, che potrà utilizzarlo per un tempo determinato.
Contratto transitorio per studenti: la durata del contratto può variare dai 6 ai 36 mesi e viene concesso ad uno studente fuori sede, che si trova a studiare presso un’università ubicata dove è collocato l’immobile.

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Tutti i contratti di locazione devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario o dal proprietario, indipendentemente dal canone concordato. L’unico caso in cui non vige l’obbligo di registrazione è inerente ai contratti che non superano i 30 giorni nell’arco di un anno. La registrazione deve essere effettuata poi entro 30 giorni dalla data di stipula o decorrenza (se anteriore).
Per le locazioni tra privati di immobili abitativi, locati ad uso abitativo, si può anche ricorrere al regime facoltativo: la CEDOLARE SECCA che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali, nonché le imposte di registro e di bollo, dovute sul contratto di locazione.

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON CEDOLARE SECCA

La cedolare secca è un regime  facoltativo, che permette di pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali. Per i contratti sotto cedolare secca non vanno pagate le imposte di registro e di bollo, anche se questa non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. Inoltre se si sceglie la cedolare secca non può essere richiesta, per la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto dal contratto.
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

AGGIORNAMENTO ISTAT PER CONTRATTO DI LOCAZIONE

Per quello che riguarda tutti i tipi di contratti di locazione, (con esclusione di quelli con regime di cedolare secca)  i padroni di casa hanno la facoltà di chiedere l’aggiornamento Istat annuale. Si tratta di un aumento del canone in proporzione all’Indice FOI (relativo alle Famiglie di Operai e Impiegati).
Il contratto d’affitto deve chiarire in che misura dev’essere applicato. Infatti, se per le abitazioni vi è una completa discrezione (il rispettivo canone si può aggiornare in rapporto al 75% o anche del 100%) per quello che riguarda gli esercizi commerciale la percentuale è fissa al 75%

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA -  APE

Dal 24 dicembre 2014 non è più necessario allegare l' APE (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA) al nuovo contratto di locazione per singole unità immobiliari. L'obbligo rimane solo per le locazioni di interi edifici, oltre che per i trasferimenti a titolo oneroso.
Per tutte le nuove locazioni, quelle cioè stipulate per la prima volta e fatta eccezione per quelle di durata complessiva inferiore a 30 giorni nell'arco dell'anno (non soggette a registrazione), resta il solo obbligo per il locatore di informare il proprio conduttore sulla PRESTAZIONE ENERGETICA del bene immobile oggetto della locazione, così come la si deduce del relativo attestato che in ogni caso deve essere messo a disposizione dell'inquilino ancor prima di concludere il contratto di locazione, cioè nel momento in cui iniziano le trattative dirette a concedere il godimento del bene (art. 6, c.2, D.Lgs 192/05 modificato dalla L. 90/13).
L'adempimento di tale obbligo deve essere documentato attraverso l'inserimento nel contratto di apposita clausola con cui il conduttore dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione circa la PRESTAZIONE ENERGETICA del bene locato (nuovo art. 6, c.3, D.Lgs. 192/05).

DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE E LA STESURA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

APE

DOCUMENTI IDENTITA’ E CODICE FISCALE LOCATORE e LOCATARIO, permesso di soggiorno nel caso in cui una o ambedue le parti siano EXTRACOMUNITARI.

VISURA CATASTALE DELL’IMMOBILE OGGETTO DEL CONTRATTO (può essere anche effettuata direttamente dallo studio in caso di necessità)

IMPORTO DEL CANONE annuale d’affitto e delle spese.

•  Numero di mensilità per la CAUZIONE (massimo 3)

•  Scelta della CEDOLARE SECCA in caso di LOCAZIONI ABITATIVE

•  IBAN del LOCATORE nel caso in cui non si opti per la cedolare secca

 

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il defunto.
Sono obbligati alla presentazione della DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

o    GLI EREDI

ATTIVO E PASSIVO EREDITARIO

 Costituiscono l’attivo ereditario tutti i beni appartenuti al defunto:

o    i beni immobili;
o    i beni mobili di qualsiasi tipo, esclusi i titoli di Stato e  gli autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico;
o    le azioni e le partecipazioni in società;
o    il denaro, i gioielli, i mobili, cioè i beni posseduti per uso e ornamento delle abitazioni.
 
Non sono compresi nell’attivo ereditario, e pertanto sono esenti dall’imposta, tutti i titoli del debito pubblico, ad esempio BOT, CCT e altri titoli garantiti dallo Stato o equiparati, compresi i titoli emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Sono inoltre ESENTI DA IMPOSTA DI SUCCESSIONE le aziende (compresi i rami di azienda o le quote di partecipazioni ad aziende), se gli eredi proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento.

Costituiscono invece il PASSIVO EREDITARIO:
o    i debiti del defunto: fra i casi più frequenti,  i debiti documentati da cambiali o da altri titoli, quelli verso  i lavoratori dipendenti e verso gli  istituti di credito, i debiti tributari e previdenziali verso lo Stato e gli enti pubblici;
o    le spese mediche che gli eredi hanno sostenuto a favore del defunto negli ultimi 6 mesi;
o    le spese funebri.
 

La differenza fra l’attivo e il passivo costituisce L’ASSE EREDITARIO , cioè il valore sul quale, fatte salve le franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si applica l’imposta sulle successioni.
SONO ESENTI  dalla presentazione della DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE  il coniuge, i figli, i genitori e gli altri parenti in linea retta quando l’asse ereditario non supera € 100.000,00 e non comprende beni immobili.
Può essere presentata una sola dichiarazione, anche in presenza di più eredi.


IL CALCOLO DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

L’imposta di successione prevede tre aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti franchigie, cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta, secondo il seguente schema:
o    coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti):4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità;
o    fratelli e sorelle, 6%, con franchigia di € 100.000,00;
o    altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado:6% senza franchigia;
o    tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia.
 
In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00.

E’ opportuno ricordare che la successione di beni immobili è comunque soggetta alle imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettiva del 2% e dell’1%, da versare con il mod. F23 mediante autoliquidazione, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Qualora per gli eredi (anche solo per uno di essi) sussistano tutte le condizioni per usufruire delle agevolazioni relative alla prima casa, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 200,00 (€ 168,00 fino al 31.12.2013).

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

L’imposta di successione è  liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro il terzo anno dalla presentazione della dichiarazione (5 anni in caso di dichiarazione omessa) e deve essere versata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto, utilizzando il modello F23.
Il versamento può essere effettuato presso banche, uffici postali o direttamente all’agente della riscossione. Esso può essere dilazionato, in seguito ad istanza presentata all’Agenzia delle Entrate.
Come altri tributi, anche l’imposta di successione può essere rateizzata. In tal caso il contribuente, che è tenuto a richiedere la dilazione contestualmente al versamento della prima rata (permane il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione), può eseguire un pagamento pari al 20% di quanto dovuto, e rateizzare il restante importo in 8 rate trimestrali, ovvero in 12 rate se l’importo è superiore a € 20.000. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a € 1.000.
Il mancato versamento della prima rata, o di una delle rate entro la scadenza della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’importo residuo, con relative sanzioni e interessi (vale, come in analoghi casi di riscossione, il principio di “lieve inadempimento”, che non invalida la dilazione: è tale il pagamento effettuato con un ritardo non superiore a 7 giorni , o per un importo inferiore al 3 % della rata, e comunque inferiore ad € 10.000).
 

Il Centro Fiscale Paradiso potrà seguirti nella Dichiarazione di Successione, ci troviamo a Collegno, seguiamo imprese e privati a Collegno, Torino,  Rivoli, Grugliasco, Alpigano, Pianezza, Druento , contattaci subito per un consulto.


COME ASSUMERE UNA COLLABORATRICE DOMESTICA E VARI ADEMPIMENTI

•   PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DA PARTE DELLA LAVORATRICE DOMESTICA

•   LA CONTRATTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

•   LA CONCLUSIONE SCRITTA DI UN CONTRATTO DI LAVORO E LA COMUNICAZIONE ALL’INPS

•    ADEMPIMENTI MENSILI – CONSEGNA BUSTA PAGA- PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS TRIM.

•    ADEMPIMENTI ANNUALI – RILASCIO CU SOSTITUTIVO PER LAVORATORI DOMESTICI

I DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLO STUDIO PER L’ASSUNZIONE DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA:

1.    Documento identità non scaduto e codice fiscale
2.    Per i lavoratori extra comunitari il permesso di soggiorno

LA CONTRATTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO LAVORATORI DOMESTICI – COLF E BADANTI -

Trovare un accordo sulle condizioni di lavoro è un passaggio importante della trattativa tra il datore di lavoro e il lavoratore domestico.  Bisogna fare riferimento al CCNL dei Lavoratori Domestici. Le parti possono stabilire condizioni economiche diverse dal CCNL purchè più favorevoli.

Per prima cosa dovranno essere definite le MANSIONI DEL LAVORATORE DOMESTICO dovrà svolgere. Esse fanno riferimento a tre aree qui di seguito definite:

1.    AREA DIRETTIVA   (LIVELLO DS)
2.    AREA DELL’ASSISTENZA – BADANTI   (LIVELLO DS CS O BS)
3.    AREA DEI SERVIZI FAMILIARI – COLF   (LIVELLO B O A)

Bisogna tenere presente che gli addetti/e ai lavori domestici si chiamano COLF e vengono inquadrati nei livelli:
livello A che sono i prestatori di lavoro GENERICI  e privi di esperienza superiore ai 12 mesi  (addetta alle pulizie – giardiniere)
 livello B lavoratori con esperienza che svolgono mansioni che richiedono specifiche capacità professionali anche a livello esecutivo (cameriere, custode, autista)
Per quanto riguarda invece gli addetti all’assistenza o la compagnia delle persone anziane o dei bambini vengono chiamati/e BADANTI e possono essere inquadrati nei seguenti  livelli:

A SUPER  Addetti alla compagnia di persone autosufficienti , senza effettuare alcuna prestazione di lavoro (BABY SITTER);

livello B SUPER  Assistenti a persone anziane o bambini ma che svolgono anche altre funzioni  di vitto e pulizia della casa;

livello C  Lavoratori in piena autonomia e responsabilità in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche (CUOCO)

livello C SUPER  Assistenza a persone non autosufficienti non in possesso di alcun diploma professionale (BADANTI), comprese le attività connesse alle esigenze di vitto e alloggio e pulizia della casa degli assistiti.

Livello D Lavoratori in possesso di attestati professionali che con piena autonomia gestionale e decisionale seguono il menage della casa per esplicito incarico del datore di lavoro (esempio istitutore, puericultrice, governante, maggiordomo)

Livello D SUPER  Assistente a persone non autosufficienti in possesso di diploma professionale o di attestato specifico riconosciuto dallo Stato o da Enti Pubblici (Infermiere, Assistente geriatrico)

LA CONCLUSIONE  SCRITTA  DI UN CONTRATTO DI LAVORO E LA COMUNICAZIONE ALL’INPS

Una volta stabilito il livello esatto corrispondente alle mansioni effettivamente espletate dalla COLF o dalla BADANTE si può procedere con la lettera di assunzione che deve essere firmata da ambo le parti preventivamente all’inizio del rapporto di lavoro o al massimo contestualmente.
Allo stesso tempo lo studio CENTRO FISCALE PARADISO  effettuerà l’assunzione all’Inps specificando il livello la mansione e la durata del rapporto di lavoro.
Elemento indispensabile della lettera di assunzione è l’orario di lavoro espletato dalla COLLABORATRICE DOMESTICA

ORARIO DI LAVORO  DELLE COLF E DELLE BADANTI – LAVORATORI DOMESTICI –

Per evitare litigi, l’orario di lavoro va sempre definito in anticipo e specificato nella lettera di assunzione che deve essere consegnata e firmata dalla lavoratrice per ricevuta prima dell’inizio della prestazione lavorativa.
La prima distinzione è tra:
LAVORATORI DOMESTICI PAGATI A ORE :  
Se prestano giornalmente un’attività lavorativa inferiore alle 4 ore
LAVORATORI DOMESTICI A MEZZO SERVIZIO:
 Se lavorano da 4 ore giornalieri per un massimo di 8 ore
LAVORATORI DOMESTICI A SERVIZIO INTERO :
Se lavorano oltre le 10 ore giornaliere e convivono con la famiglia che offre loro, oltre la retribuzione pattuita anche vitto e alloggio.
I LIMITI MASSIMI DELL’ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI DOMESTICI TEMPO PIENO
Lavoratori conviventi : 10 ore giornaliere e 54 ore settimanali
Lavoratori non conviventi: 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali
IL DIRITTO AL RIPOSO DELLE COLF E DELLE BADANTI
I lavoratori domestici conviventi hanno diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e a un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle due ore.
IL CONSUMO DEL PASTO DEI LAVORATORI DOMESTICI
Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro, sarà convenuto tra le parti. Poiché si tratta di una ‘pausa’ non viene computato nell’orario di lavoro.

ADEMPIMENTI MENSILI ELABORAZIONE E CONSEGNA BUSTA PAGA AL LAVORATORE DOMESTICO

Ogni mese il datore di lavoro dovrà consegnare allo studio CENTRO FISCALE PARADISO le ore di presenza del mese relative al LAVORATORE DOMESTICO che sia COLF o BADANTE, specificando le ore di straordinario, le ore lavorate in giorni festivi o nella giornata della domenica.
Il CENTRO FISCALE PARADISO nell’elaborare la BUSTA PAGA DEL LAVORATORE DOMESTICO terrà conto di tutta la normativa PREVIDENZIALE E e ASSISTENZIALE che comporterà  la trattenuta e il  versamento dei contributi dovuti all’INPS e al FONDO COLF
Al termine del trimestre di riferimento lo studio elaborerà il BOLLETTINO MAV CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO che andrà pagato in Banca o in Posta e che terrà conto di tutte le variabili del mese di riferimento.La BUSTA PAGA DEL LAVORATORE DOMESTICO E’ OBBLIGATORIA e il datore di lavoro non può rifiutarsi di consegnarla al lavoratore.

ADEMPIMENTI ANNUALI – RILASCIO CU SOSTITUTIVO PER LAVORATORI DOMESTICI


Il datore di lavoro non è sostituto d’imposta per le retribuzioni corrisposte alle COLF e alle BADANTI ma è comunque tenuto a consegnare annualmente un MODELLO SOSTITUTIVO CU LAVORATORI DOMESTICI , lo stesso modello verrà elaborato dallo studio e consegnato al datore di lavoro nei termini di legge.
IL LAVORATORE DOMESTICO  è tenuto quindi a fare la dichiarazione dei redditi MODELLO UNICO o MODELLO 730 in quanto nessuna trattenuta fiscale è stata operata dal datore di lavoro.

 

Il Centro Fiscale Paradiso si occupa di imprese e privati siti in Torino e  cintura: Collegno, Rivoli, Grugliasco, Alpigano, Pianezza, Druento , contattaci subito per un consulto.


 

PERCHE' FARE IL 730 – I VANTAGGI

  1. Il contribuente ha la possibilità di avere un rimborso immediato delle imposte già trattenute nella busta paga o nella pensione.
  2. Il vantaggio sta nei tempi di riscossione di tali crediti, infatti i datori di lavoro e gli enti pensionistici (come ad es. L'INPS) sono tenuti ad accreditare direttamente gli importi spettanti nel mese di Luglio (Agosto per i pensionati).
  3. I contribuenti che si trovano nella situazione di dover pagare imposte, potranno evitare di recarsi presso gli sportelli bancari o postali per fare interminabili code in quanto gli importi dovuti saranno trattenuti direttamente dai sostituti d'imposta (datori di lavoro o enti pensionistici).
  4. Qualora ci sia la possibilità di fare un 730 congiunto , sarà possibile compensare eventuali crediti/debiti tra i coniugi.

COSA SERVE

Il nostro studio, Centro Fiscale Paradiso, si trova a COLLEGNO e  sarà sempre al servizio dei contribuenti per assisterli e dare tutte le informazioni necessarie alla compilazione della dichiarazione 730 in quanto forte di un team di professionisti esperti nel settore.
Per semplificare la raccolta dei documenti del 730 potrete scaricare il modulo al seguente link:  RICEVUTA DOCUMENTAZIONE ESIBITA contenente l'elenco di quanto necessario.
Inoltre, qualora si volesse destinare l' 8 per mille il 5 per mille o il 2 per mille è possibile scaricare il modulo al seguente link SCHEDA 8-5-2 * 1000 compilarlo e consegnarlo con il resto della documentazione per il 730.

CONTATTACI SUBITO

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