News - Centro Fiscale Paradiso

PER I PRIVATI

Contattaci

Contattaci

Compila questo modulo per richiedere informazioni o preventivi. Sarai ricontattato prima possibile.
Ti preghiamo di compilare tutti i campi obbligatori.
L'invio di questo modulo, implica il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

 

Dall’1.1.2019 e operativo l’obbligo di fatturazione elettronica (di seguito FE) per la generalita dei titolari di partita IVA. Pertanto, per tutte le vendite e prestazioni che devono essere documentate con fattura e necessario che la fattura sia in formato elettronico. Anche gli acquisti effettuati nell’esercizio dell’impresa o della professione devono essere documentati tramite FE. In mancanza l’IVA non è detraibile e il costo non è deducibile. Lo scontrino/ricevuta fiscale continuano ed essere emessi in forma cartacea.

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESONERATI

Sono generalmente obbligati all’emissione e alla ricezione in formato elettronico delle fatture tutti i titolari di partita IVA.
Sono esonerati dall’emissione in formato elettronico della fattura:
ƒƒi contribuenti forfetari;
ƒƒi contribuenti minimi;
ƒƒgli agricoltori esonerati in quanto conseguono un volume d’affari fino a € 7.000;
ƒƒle associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti in regime forfetario di cui alla L 398/91 che abbiano conseguito proventi da attivita commerciali fino a € 65.000.
Inoltre i medici, dentisti, veterinari, ecc., ossia coloro che devono effettuare la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria:
1. hanno il divieto di emettere la fattura in formato elettronico con esclusivo riferimento
ai documenti trasmessi al STS;
2. hanno l’obbligo di emettere la FE negli altri casi (fatture a colleghi per sostituzione, ad
altri soggetti, ecc.);
3. hanno l’obbligo di ricevere le fatture di acquisto esclusivamente in formato elettronico.

FATTURE AD ALTRI SOGGETTI IVA – B2B


Il SdI provvede a recapitare al destinatario il file contenente la fattura attraverso un indirizzo telematico che e costituito in alternativa:
ƒƒdal CODICE DESTINATARIO. E un codice di 7 caratteri alfanumerico attraverso il quale il destinatario riceve la fattura utilizzando un software che normalmente e messo a disposizione dall’intermediario (studio, associazione) o da un altro soggetto; dalla PEC. La PEC, alla quale e allegato il file xml contenente la FE, e inviata dall’emmittente al SdI; la FE e ricevuta da un indirizzo di posta del SdI e non direttamente dal fornitore.
E possibile per l’impresa/professionista comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico nel quale ricevere tutte le fatture. Tale comunicazione va effettuata indicando sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate il CODICE DESTINATARIO o la propria PEC quale modalita preferenziale per la ricezione delle fatture.

ATTENZIONE

Le fatture elettroniche emesse e ricevute devono essere conservate per 10 anni secondo le regole tecniche stabilite dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
La cd. preregistrazione dell’indirizzo telematico sul portale Fatture e Corrispettivi (normalmente effettuata a cura dello studio/associazione) rende superfluo comunicare al proprio fornitore il Codice destinatario o la Pec in quanto tutte le fatture verranno comunque recapitate all’indirizzo telematico prescelto.
Se invece non e stata effettuata la preregistrazione e necessario che l’acquirente comunichi al fornitore la Pec o il Codice destinatario quale indirizzo telematico in cui ricevere la fattura.
In mancanza la FE è reperibile comunque nel portale Fatture e Corrispettivi.

FATTURE A PRIVATI – B2C

L’obbligo di fatturazione elettronica sussiste anche per le fatture emesse a privati; tuttavia il soggetto emittente (impresa/professionista) ha l’obbligo di consegnare alla persona fisica che effettua l’acquisto a titolo di soggetto “privato” una copia cartacea che potra essere utilizzata dal soggetto ricevente per la fruizione di detrazioni fiscali o per altre finalita. In tal caso nel blocco “codice destinatario” del file xml va indicato il codice convenzionale “0000000” (sette volte zero).

CONTRIBUENTI FORFETARI E MINIMI

FATTURE EMESSE

I soggetti in esame possono emettere le fatture cartacee. Non e precluso per tali soggetti l’emissione in formato elettronico, salvo che non siano medici, dentisti, veterinari, ecc. per i quali vige il divieto. Per le fatture alla PA resta l’obbligo di emissione dell FE.
L’emissione in formato elettronico (utilizzata ad esempio perche preferita/richiesta dal cliente) comporta l’obbligo di conservazione elettronica per 10 anni delle FE, al paridegli altri soggetti.

FATTURE RICEVUTE

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti minimi e forfetari non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.
Pertanto costituisce un comportamento concludente volto alla scelta di ricezione in formato elettronico delle fatture comunicare al fornitore la PEC o il Codice destinatario. I contribuenti in esame dovranno pertanto evitare di comunicare PEC o Codice destinatario mentre dovranno richiedere la copia cartacea della fattura al fornitore.

La nuova data entro la quale occorre trasmettere il modello 730/2018 ai fini della prossima dichiarazione dei redditi è il 23 luglio 2018.


Di seguito le principali novità contenute nel modello di dichiarazione dei redditi 730/2018 :

• CEDOLARE SECCA: a decorrere dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni ;


• LOCAZIONI BREVI : a decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore;


• PREMI DI RISULTATO E WALFARE AZIENDALE : innalzato da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;


• SISMA – BONUS : da quest’anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;


• ECO – BONUS : percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali

• SPESE D'ISTRUZIONE : è aumentato a 717 euro il limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione;


• SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI : per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se  l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;


• SPESE SANITARIE : limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti;


• ART – BONUS : dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;


• CINQUE PER MILLE : da quest’anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Il Centro Fiscale Paradiso si occupa di imprese e privati siti in Torino e  cintura: Collegno, Rivoli, Grugliasco, Alpigano, Pianezza, Druento , contattaci subito per un consulto.

 
 
 
 
 
 

 

E' previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore.

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:
instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

 

A seguito dell’abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.

Le imprese in contabilità semplificata dal 2017 determinano il reddito d’impresa applicando il principio di cassa.

E’ un regime naturale: se il contribuente rispetta i requisiti vi ricade naturalmente, con la possibilità di uscirne optando per la contabilità ordinaria.
Il limite di ricavi, il cui mancato superamento consente, a imprese individuali/società di persone, la tenuta della contabilità semplificata è pari ad € 400.000 per attività di prestazioni di servizi ed € 700.000 per altre attività.

Il reddito d’impresa dei soggetti in contabilità semplificata è pari alla differenza tra ricavi/altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute (costi acquisto materie prime/merci, spese di lavoro autonomo, canoni di affitto/noleggio, spese energia elettrica/gas/acqua, spese telefoniche, ecc.). Vanno considerati altresì: autoconsumo personale/familiare dell’imprenditore/redditi degli immobili “patrimonio”, plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché minusvalenze/sopravvenienze passive.

Non si tratta di regime di cassa “puro”: alcuni componenti sono deducibili in base al principio di competenza (non per cassa).

Si tratta in particolare di:

• quote di ammortamento, perdite di beni strumentali/su crediti e accantonamento TFR;
• canoni di leasing, compreso il maxi-canone;
• spese per prestazioni di lavoro e oneri di utilità sociale.

Ai fini della determinazione del reddito, non rilevano le esistenze iniziali/rimanenze finali.
Anche la base imponibile IRAP è determinata seguendo il principio di cassa applicato ai fini reddituali.
Da un punto di vista contabile vi sono 3 alternative:
Tenuta di 2 registri distinti (incassi/pagamenti).
Si effettua un’annotazione cronologica in 2 distinti registri dei ricavi percepiti/spese sostenute, indicando per ciascun incasso/spesa: importo/generalità/indirizzo/Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento, estremi fattura/altro documento emesso.

Tenuta dei soli registri IVA e indicazione mancati incassi/pagamenti.

In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi/pagamenti, nel caso in cui l’incasso/pagamento non sia avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti con l’indicazione
delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

Tenuta dei soli registri IVA e presunzione di incasso/pagamento.


Il contribuente può tenere, esercitando una specifica opzione, i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi/pagamenti. In tal caso opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quelladi incasso/pagamento.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, congiuntamente con l’Agenzia delle Dogane, ha fornito indicazioni in merito all’ufficializzazione del ripristino, per il 2017, dell’obbligo di presentazione dei modd. Intra-2 a carico dei soggetti mensili /trimestrali, a seguito della conversione del Decreto c.d. “Milleproroghe”.
Per il mese di gennaio l’adempimento è stato richiesto esclusivamente ai soggetti mensili, con riguardo ai dati statistici.
Relativamente alla presentazione dei modelli riferiti a febbraio, in scadenza il prossimo 27.3.2017, l’Agenzia specifica che, “data la ristrettezza dei tempi”, non saranno sanzionati eventuali ritardi
nella trasmissione.

CANALE & FIORINI STUDIO ASSOCIATO -- Corso Francia, 98 - Collegno (To) - 10093 - Tel. 011.19234523 | P.IVA 11450270019 | Privacy

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

NOTA! Questo sito utilizza cookie a scopo tecnico, analitico e profilante anche di terze parti.

Chiudendo questo banner o proseguendo nella navigazione o selezionando un elemento della pagina, l’utente presta il consenso all’uso dei cookie. Per informazioni, si veda l’informativa cookie, cliccando sulla dicitura "PER SAPERNE DI PIU" Per saperne di piu'

Approvo

Cosa sono i cookie

In informatica i cookie – letteralmente “biscotto” - sono righe di testo usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server.
Nel dettaglio, sono stringhe di testo di piccola dimensione inviate da un server ad un Web client (di solito un Browser) e poi rimandati indietro dal client al server (senza subire modifiche) ogni volta che il client accede alla stessa porzione dello stesso dominio web.

Tipologie di cookie

Cookie tecnici
Sono cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web, permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate o di settare alcune preferenze sul sito web e ritrovarle settate al prossimo accesso.
Senza il ricorso a tali cookie alcune operazioni sul sito potrebbero non essere possibili o potrebbero essere più complesse e meno sicure.
Cookie di profilazione
Sono cookie utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati.
Cookie di terze parti
Sono cookie installati da siti differenti da quello sul quale si sta navigando generalmente a scopo di profilazione oppure per attivare specifiche funzionalità (ad esempio i cookie installati per i social plugins).
In tali casi, tuttavia, il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti tramite questo sito internet è esente da qualsiasi forma di responsabilità in tal senso posto che l’operatività di tali cookies rientra nella piena ed esclusiva responsabilità di società terze.

Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

Google Analytics
Il sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i “cookie” per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito (compreso l’indirizzo IP dell’utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/

Conferimento dei dati
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare su questo sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi che comportano l’installazione di cookie.
Chiudendo il banner o proseguendo nella navigazione o selezionando un qualsiasi elemento della pagina, l’utente presta il consenso all’utilizzo di tutti i cookie presenti sul sito (inclusi quelli di terze parti) e il suo consenso viene memorizzato in un apposito cookie tecnico in modo che il banner non venga più visualizzato durante i futuri accessi al sito.
Come disattivare i cookie
Attraverso le impostazioni del proprio Browser è possibile rifiutare tutti i cookie o permettere l’installazione di cookie provenienti solo da alcuni siti scelti. Il blocco di tutti i cookie potrebbe inficiare il corretto funzionamento di alcune funzionalità dei siti che si visitano.
Queste le istruzioni per disattivare / attivare i cookie nei principali Browser:
•    Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
•    Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
•    Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
•    Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
•    Apple Safari su iOS: https://support.apple.com/it-it/HT201265
•    Google Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it-IT
Come cancellare i cookie
Attraverso le impostazioni del proprio Browser è possibile cancellare tutti i cookie salvati sul proprio dispositivo.
Queste le istruzioni per cancellare i cookie (o solo alcuni di essi) nei principali Browser:
•    Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
•    Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
•    Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
•    Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
•    Apple Safari su iOS: https://support.apple.com/it-it/HT201265
•    Google Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=it

Per completezza si informa l’utente che è possibile avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente decidendo di accettarli solo da parte di alcune società cliccando sulla risorsa Your Online Choices raggiungibile dal seguente link:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.